
Il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 ha previsto all’art. 110, per le società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (ma anche per le s.n.c., le s.a.s. e le imprese individuali), la possibilità di rivalutare i beni d’impresa materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.
La novità che assume valenza dirompente rispetto alle leggi di rivalutazione che si sono susseguite negli ultimi anni non risiede tanto nella ridotta aliquota dell’imposta sostitutiva, necessaria al riconoscimento a fini fiscali della rivalutazione (il 3% anziché il 10-12% previsto dall’ultima legge di bilancio) quanto, piuttosto, nella possibilità di effettuare una rivalutazione anche con effetti esclusivamente civili a prescindere dal riconoscimento fiscale; non accadeva dall’ormai lontano anno 2008. Altra novità di rilievo rispetto al passato è che la rivalutazione non deve più essere necessariamente eseguita per categorie omogenee ma, ai sensi del comma 2 dell’art. 110, può essere effettuata distintamente per ciascun bene;il che significa che l’imprenditore o il manager, in sede di redazione del bilancio, può anche scegliere di rivalutare, nell’ambito della stessa categoria di immobilizzazioni, alcuni beni piuttosto che altri.
La rivalutazione è sottoposta alla condizione per cui i beni che ne costituiscono oggetto devono essere iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e andranno rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti con bilancio coincidente con l’anno solare, quello chiuso al 31 dicembre 2020).
Effettuato dunque il necessario inquadramento normativo, passiamo ad esaminare gli effetti che l’operazione di rivalutazione poc’anzi descritta può avere, se effettuata, sui rating bancari.
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