Rimborsi spese ai tesserati LND: problematiche fiscali

 

Il 27 maggio 2013, su gentile invito del Presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti Dott. Saverio Mirarchi, ho tenuto a beneficio dei tesserati LND il presente intervento in merito alle problematiche fiscali dei rimborsi spese percepiti.

Nella presentazione sottostante troverete le slides proiettate durante il seminario, scaricabili anche dalla sezione interventi di questo sito in formato PDF; segue la sintesi dell’argomento trattato.

Oggetto della presente trattazione è il corretto inquadramento fiscale dei rimborsi spese, premi, indennità e compensi percepiti dai tesserati della Lega Nazionale Dilettanti; i soggetti interessati sono pertanto non solo i calciatori e gli allenatori ma, come vedremo, chiunque svolga attività non professionistica all’interno della Lega; pertanto sono compresi anche i dirigenti sportivi, gli arbitri, ecc..

Il punto di partenza è rappresentato  dall’articolo 67 del Tuir , rubricato “redditi diversi”, che al comma 1, lettera m), espressamente qualifica come tali le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.  E’ pertanto ricompresa anche la LND, in quanto federazione sportiva nazionale.

La norma stessa, letta attentamente, introduce due specifici requisiti affinché i suddetti compensi vengano considerati quali redditi diversi: uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva.

Il requisito oggettivo riguarda l’esercizio diretto, da parte dei soggetti interessati, di attività sportive dilettantistiche; quello soggettivo è invece riferito al fatto che i compensi corrisposti non devono essere conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali, da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. In parole più semplici, il requisito soggettivo manca laddove l’attività venga esercitata dai dipendenti delle federazioni sportive nazionali o da soggetti intestatari di una partita Iva avente per oggetto la specifica attività per cui vengono percepiti i compensi.

Quanto al requisito oggettivo, oltre all’esercizio di attività sportive dilettantistiche propriamente dette, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5, D.L. 30/12/2008, n. 207, nel suddetto concetto sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Ecco dunque il motivo per cui la qualificazione tra i redditi diversi dei compensi corrisposti ai tesserati federali non riguarda solamente gli atleti o gli allenatori ma anche coloro che, a vario titolo, svolgono le attività complementari a quella sportiva in senso stretto.

Il successivo articolo 69 del Tuir, al comma 2, dispone che “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente  nel periodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. In altre parole se  i compensi ricevuti dai tesserati LND nell’anno solare non superano l’importo di € 7500,00, quanto percepito è completamente libero da  imposizione fiscale.

L’art. 25 della Legge 13/05/1999, n. 133 stabilisce inoltre che sulla parte eccedente l’importo di € 7500,00 e fino a € 28.158,28,  le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta IRPEF a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (attualmente pari al 23%), maggiorata delle addizionali regionali e  comunali; pertanto nel predetto intervallo reddituale, la ritenuta fiscale operata dall’erogante nella misura pari al primo scaglione Irpef assolve completamente la tassazione sui predetti compensi.

Inoltre, l’articolo citato dispone ulteriormente che sulla parte eccedente € 28.158,28 le società e gli enti eroganti operano, con  obbligo  di  rivalsa, una ritenuta IRPEF a titolo di acconto nella misura del primo scaglione IRPEF, sempre maggiorata delle addizionali regionali e  comunali. Dunque, superato l’importo predetto, il percipiente sarà tenuto a comprendere nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO)  gli importi eccedenti tale limite.

Nel caso in cui il precedente si trovi nell’anno solare a cumulare più prestazioni da più enti o associazioni sportive dilettantistiche in maniera tale da superare la franchigia di € 7500,00, questi dovrà fornire al soggetto erogante una autocertificazione dei redditi complessivamente percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche, in modo tale che quest’ultimo applichi sul compenso la giusta ritenuta IRPEF.  Sarà inoltre cura del soggetto erogatore fornire al percipiente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una certificazione riepilogativa dei compensi erogati e delle ritenute operate nell’anno d’imposta.

Da notare infine che, come espressamente diramato dagli enti previdenziali con apposite circolari, i suddetti redditi non sono soggetti ad alcun obbligo previdenziale o assicurativo (Circolari Inps n. 32 del 7 febbraio 2001, n. 42 del 26 febbraio 2003 e n. 9 del 22 gennaio 2004; Circolare Inail n. 22 del 18 marzo 2004).

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