Tutti conosciamo la regola della corretta correlazione tra fonti e impieghi, ossia quella per cui l’attivo fisso deve essere finanziato esclusivamente da fonti a medio lungo termine. In caso contrario ci si troverebbe nella deprecabile (e dannosa) situazione in cui i debiti a breve scadenza finanziano parte degli impeghi a ritorno liquido di durata medio – lunga. Risultato: default aziendale, decozione e fallimento. Fine.
E, come già sappiamo, il principale indice di solidità, ossia quello che indica la correlazione tra fonti e impieghi, è il margine di struttura; esso mette a confronto le fonti durevoli (il patrimonio netto e i debiti finanziari a medio – lungo termine) con l’attivo fisso. Se il margine così calcolato assume valore positivo, la correlazione è rispettata.
In dettaglio, possiamo distinguere diverse configurazioni del margine di struttura; eccole di seguito esposte.
Come ben sappiamo, le piccole e le micro imprese italiane sono caratterizzate, dal punto di vista della struttura finanziaria, da un limitato apporto di capitale da parte dei soci o del singolo imprenditore e da un più significativo ricorso al finanziamento bancario. È infatti arcinoto che le compagini societarie che caratterizzano la maggioranza delle imprese nazionali siano costituite da nuclei ristretti composti da persone legate da vincoli familiari o di amicizia o altre volte addirittura anche da un solo imprenditore. La necessaria conseguenza è la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili per l’investimento in azienda; ciò rende le piccole e le micro imprese italiane sovente sottocapitalizzate ed esposte alla necessità di richiedere finanziamenti al sistema creditizio.
Ebbene, il ricorso all’indebitamento presenta dei vantaggi e degli svantaggi; volendo sintetizzare, a tal riguardo possiamo riassumerli come segue.
Photo credits: “Supermarket – South Carolina” , by Donald West, from Flickr
E vaccino fu.
Dopo mesi di attese, finalmente, prende forma il piano vaccinale che, entro il mese di settembre 2021, dovrebbe consentire di metterci l’incubo COVID alle spalle.
Viene da chiedersi, dunque, quale situazione avremo di fronte nel momento in cui potremo smettere di parlare di “economia di sopravvivenza” e cominceremo a parlare seriamente di reboot economy.
Il mio timore è quello di trovarsi di fronte ad una situazione analoga a quella vissuta da molti a ogni fine lockdown, in cui i meno accorti hanno passato il tempo a sfornare torte e pizze fatte in casa, accumulando chili su chili, trovandosi infine a dover rendere conto ad una impietosa bilancia. Cosa c’entra, direte voi. E mica siamo tanto lontani da una situazione del genere. Solo che, anziché parlare di chili di troppo, parliamo di debiti.
Ebbene, in ambito finanziario, il rischio è quello di trovarsi di fronte ad aziende che hanno accumulato debiti finanziari indotti dalle varie misure di emergenza governative emanate nel corso dei mesi; c’è da immaginare che il peso della “finanza d’urgenza”, cumulato all’aumento dei debiti verso fornitori in seguito al riscadenzamento degli stessi nel periodo emergenziale e alle dilazioni sui debiti fiscali e previdenziali darà luogo, al momento di riavviare i motori, all’ipertrofia della voce “debiti” dello stato patrimoniale.
Con questo non si vuole condannare chi, impossibilitato o fortemente rallentato nel portare avanti la propria attività (es. gestori di palestre, piscine, discoteche, alberghi e ristoranti), si è visto costretto, per tirare avanti, ad aderire ad aiuti finanziari che, in epoca COVID, hanno indubbiamente fatto la differenza tra continuare ad esistere o chiudere bottega.
Ma proviamo a immaginare cosa potrebbe ragionevolmente accadere nei momenti in cui, finalmente, le attività potranno riprendere senza le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.
Ultimamente noi commercialisti siamo bombardati, nelle email commerciali e nelle newsletter, da una frase ricorrente: gli effetti della pandemia da COVID 19 sul bilancio 2020.
Ci sarebbe da scrivere e discettare per ore sull’argomento, poiché non v’è dubbio che le misure messe in atto, sia a livello istituzionale, sia a livello di operatività aziendale, abbiano avuto riflessi su molteplici aree del bilancio: sicuramente su quella del conto economico, laddove alcune imprese hanno subito la contrazione dei ricavi mentre altri hanno mantenuto o addirittura incrementato i livelli di fatturato; sul piano dei costi, invece, un’area critica è sicuramente costituita, ad esempio, dai costi del personale: al mantenimento dei livelli occupazionali, coadiuvato dalle misure straordinarie messe in campo dal Governo, spesso ha fatto seguito, per le aziende, l’appesantimento della gestione nel momento in cui dette misure sono venute meno, a causa dei cali di fatturato connessi ad un business che non ripartiva. Altre imprese, invece, hanno assunto nuovo personale proprio sulla scorta degli incrementi di fatturato indotti dalla pandemia (si pensi al settore sanitario, per esempio). In generale, in un modo o nell’altro, è innegabile che la pandemia avrà impatto sull’ultima voce del conto economico: l’utile d’esercizio.
Quelle che seguono, tuttavia, sono riflessioni su quelli che, a parere dello scrivente, saranno gli impatti sulle aree di bilancio maggiormente significative sul piano finanziario, nell’ottica di analisi di un’azienda la cui attività è andata in difficoltà a causa della pandemia.
In un precedente contributo avevo trattato il tema della Reboot economy, ossia il ripensamento dei modelli di business alla luce dei cambiamenti imposti alla gestione aziendale dalla pandemia da coronavirus, finalizzato a dare continuità all’attività di impresa.
Dopo una tregua di pochi mesi, i recenti provvedimenti governativi hanno previsto la suddivisione dell’Italia in zone differenziate sulla base del maggiore o minore rischio di contagio, nonché l’avvio di nuove procedure di lockdown, ossia di stop forzato delle attività economiche.
Alla luce di ciò, si impone nuovamente una riflessione su come affrontare il futuro, che tenga conto delle nuove e ulteriori perdite che le aziende dovranno sopportare a causa dei mancati ricavi derivanti da una chiusura imposta dal rafforzarsi dei contagi.
Nel presente scritto si vogliono sinteticamente riepilogare quelle che dovranno essere le prossime mosse degli imprenditori e dei loro consulenti al fine di verificare la sostenibilità, soprattutto sul piano finanziario, dell’auspicata continuazione dell’attività. Quali saranno, dunque, i passi da seguire?
Photo by Mick Tursky, “building reflection”, from Flickr
Il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 ha previsto all’art. 110, per le società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (ma anche per le s.n.c., le s.a.s. e le imprese individuali), la possibilità di rivalutare i beni d’impresa materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.
La novità che assume valenza dirompente rispetto alle leggi di rivalutazione che si sono susseguite negli ultimi anni non risiede tanto nella ridotta aliquota dell’imposta sostitutiva, necessaria al riconoscimento a fini fiscali della rivalutazione (il 3% anziché il 10-12% previsto dall’ultima legge di bilancio) quanto, piuttosto, nella possibilità di effettuare una rivalutazione anche con effetti esclusivamente civili a prescindere dal riconoscimento fiscale; non accadeva dall’ormai lontano anno 2008. Altra novità di rilievo rispetto al passato è che la rivalutazione non deve più essere necessariamente eseguita per categorie omogenee ma, ai sensi del comma 2 dell’art. 110, può essere effettuata distintamente per ciascun bene;il che significa che l’imprenditore o il manager, in sede di redazione del bilancio, può anche scegliere di rivalutare, nell’ambito della stessa categoria di immobilizzazioni, alcuni beni piuttosto che altri.
La rivalutazione è sottoposta alla condizione per cui i beni che ne costituiscono oggetto devono essere iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e andranno rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti con bilancio coincidente con l’anno solare, quello chiuso al 31 dicembre 2020).
Effettuato dunque il necessario inquadramento normativo, passiamo ad esaminare gli effetti che l’operazione di rivalutazione poc’anzi descritta può avere, se effettuata, sui rating bancari.
Nel precedente articolo ci siamo occupati della posizione finanziaria netta e del suo significato nell’ambito dell’analisi di bilancio; in questo numero vediamo uno dei più significativi utilizzi della PFN. Nella fattispecie, analizziamo l’utilizzo della PFN come indicatore del grado di indebitamento finanziario dell’azienda e vediamo altresì, riallacciandoci a un precedente contributo, come detto indicatore possa essere utilizzato in qualità di covenant finanziario all’atto della sottoscrizione di una linea di credito bancaria.
Ebbene, una volta riclassificato lo stato patrimoniale con
criteri funzionali, una delle modalità di espressione del grado di
indebitamento finanziario deriva dal rapporto tra posizione finanziaria netta e
patrimonio netto (o equity):
PFN/E
Sovente accade che detto indicatore venga utilizzato
nell’ambito della concessione di linee di credito d’importo rilevante a
medio-lungo termine; più in dettaglio, in tali circostanze la banca esige che,
data l’entità della cifra mutuata, il livello di indebitamento complessivo
dell’azienda non superi, nel tempo, una determinata percentuale rispetto ai
mezzi propri, in quanto detto superamento sfocerebbe in gravosi squilibri
finanziari, tali da rendere difficoltosa la restituzione del prestito concesso.
Per cautelarsi da situazioni del genere, dunque, all’atto
della concessione del credito l’istituto bancario pretende la sottoscrizione di
un apposito contratto (covenant) in cui viene stabilita una condizione
tale che, in caso di superamento delle percentuali di indebitamento indicate
nel contratto, la banca abbia titolo per chiedere il rientro delle somme
concesse.
Posta in questi termini la questione, non sembrerebbe esserci,
per il Commercialista, un rilevante impegno sul piano professionale; in realtà è
proprio qui che diviene determinante l’apporto del consulente aziendale, che si
esplica nel far sì che, nella stipula del covenant, vengano inclusi gli
elementi che possono volgere il rapporto di indebitamento a favore del proprio
cliente, in modo tale che vengano tenuti in dovuta considerazione gli asset che
riducono il livello di indebitamento, al di là di quelli che sono i meri valori
contabili ritraibili dal bilancio.
La crisi finanziaria globale degli anni 2008 – 2010 ha
condotto la dottrina aziendalistica ad attribuire una sempre maggiore rilevanza
agli indici di performance finanziaria di bilancio, sia a seguito delle restrizioni sul merito
creditizio conseguenti agli accordi interbancari di Basilea, sia a causa
dell’elevato numero di fallimenti registratisi a partire dal suddetto periodo,
fenomeno quest’ultimo che ha condotto in tempi recenti all’elaborazione dei
segnali di emersione precoce della crisi aziendale.
Nel linguaggio informatico, il termine “reboot” indica il riavvio di un computer, spesso in seguito a un malfunzionamento che ne impedisce la continuità lavorativa; il termine si è affermato con un significato simile anche in campo cinematografico, in riferimento ai film di successo che hanno avuto uno o più seguiti, allorquando viene meno la continuità della precedente serie per ricreare nuovamente la storia originaria, con gli stessi personaggi ma con uno svolgimento degli eventi narrati in modo del tutto o in parte differente.
Insomma, reboot significa ricominciare da capo.
Come molti avranno già intuito, l’emergenza da COVID – 19 a
cui stiamo assistendo in questi giorni ci costringerà a breve ad un vero e
proprio reboot del contesto sociale ed economico.
In questo articolo si vuole fornire una personale analisi del
system reboot a cui assisteremo nei prossimi giorni nel campo economico
aziendale, con le conseguenti ricadute con riferimento al finanziamento degli
investimenti.
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