Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate

Ancora pochi mesi per prenotare i benefici dell’agevolazione di cui ai commi da 271 a 279 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate). La normativa citata, infatti, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano entro il 31/12/2013 l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, con percentuali di aiuto differenti da regione a regione.

In questa sede si intende riepilogare sinteticamente, a vantaggio degli interessati, il meccanismo di concessione dell’agevolazione per quanto attiene i settori di industria, commercio, artigianato e servizi.

Beneficiari dell’agevolazione

Come chiarito nella circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E dell’11/04/2008, beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive, da intendersi come singole unità locali o stabilimenti, situate nelle aree sopra elencate.

Innanzi tutto è bene specificare preliminarmente che sono agevolabili soltanto i beni connessi ad un progetto di investimento iniziale, da intendersi in dettaglio quale:

– la creazione di un nuovo impianto produttivo;

– l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti produttivi già esistenti;

– la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;

– un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

In sostanza, deve trattarsi di un investimento del tutto nuovo quale l’avvio di una nuova attività, sia che si tratti di un nuovo stabilimento, sia addirittura dell’avvio di un nuovo business.

Acquisti agevolabili

Sono agevolabili gli acquisti di beni classificati nello Stato Patrimoniale come “Impianti e macchinario” (voce B.II.2) e come “Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3). Deve trattarsi di macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti e, limitatamente alle piccole e medie imprese, programmi informatici. I suddetti beni, inoltre, dovranno essere caratterizzati dal requisito della novità; non sono dunque agevolabili gli acquisti di beni usati.

Misura dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione ottenibile si determina mediante la formula:

investimento netto x intensità di aiuto = credito d’imposta

In dettaglio, per investimento netto si intende, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura produttiva, il costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli ammortamenti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento, esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione.

Per le acquisizioni in leasing, deve essere contemplato l’acquisto del bene alla scadenza del contratto di locazione finanziaria a pena di revoca dell’agevolazione.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti di mera sostituzione.

L’intensità di aiuto, come detto, è variabile da regione a regione; per la Calabria, ad esempio, è attualmente fissata per le piccole imprese al 50%.

Meccanismo di fruzione dell’agevolazione

Per avere diritto alla fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati devono apportare, nell’effettuazione dell’investimento, un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Inoltre, gli stessi devono presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile (modello FAS). L’Agenzia delle Entrate esamina i formulari secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi e comunica ai soggetti interessati, sempre  telematicamente e con procedura automatizzata, il nulla-osta alla fruizione del credito d’imposta nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi.

Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il sostegno “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Esso può invece essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE ovvero come aiuti “de minimis”.

AGGIORNAMENTO 18/11/2013

In seguito a segnalazioni ricevute da alcuni colleghi rappresento che, ferma restando in linea di principio la validità di quanto in precedenza descritto circa la fruibilità dell’agevolazione anche per il 2013, il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate non concede più il nulla osta all’utilizzo del credito d’imposta per l’esaurimento dei fondi disponibili.

4 commenti su “Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate”

  1. Daniele Ricceri

    Buongiorno,
    in merito all’aggiornamento del 18/11, vorrei capire se non è più possibile richiedere il credito di imposta. Non ho trovato alcuna informazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Grazie

    1. Buonasera Daniele e grazie per la partecipazione.
      Il credito d’imposta è richiedibile per gli investimenti avviati entro il 31/12/2013. Dalle segnalazioni giunte, tuttavia, sembra che siano terminati i fondi a disposizione per finanziare questo tipo di agevolazione.

  2. Buongiorno,
    Qualora il credito d’imposta non fosse utilizzato per intero, e dunque parte di esso scavalcherebbe l’arco temporale del 31 dicembre del 2013 , è possibile utilizzarlo per la compensazione di un nuovo investimento ?
    oppure il beneficio del credito d’imposta decade automaticamente trascorso tale limite ?

    Mi spiego meglio :
    Se parte degli investimenti programmati ( che dovevano terminare entro il 31 dicembre 2013 ) , causa crisi , sono slittati ad oggi, si potrebbe pensare ad un investimento con compensazione del credito d’imposta residuo ?

    1. Gli investimenti programmati, su cui calcolare il credito d’imposta, dovevano necessariamente chiudersi entro il 31/12/2013.
      Pertanto, quelli non ultimati non danno diritto a beneficio, posto che, comunque, era necessario “prenotare” il bonus con apposita istanza telematica e attendere l’esito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
      Cordialità

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