La nuova nozione di debitore in default per il sistema bancario

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Con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017 sono stati fissati i nuovi parametri della soglia di rilevanza per il sistema bancario ai fini della classificazione in default del cliente, che dovranno essere applicati entro il 01/01/2021.

Andiamo dritti al punto: le nuove regole, come è facile immaginare, prevedono una maggiore rigidità nei confronti delle esposizioni in past due, ossia scadute da oltre 90 giorni. Vediamo sinteticamente cosa cambia.

La nuova soglia di rilevanza

Con il regolamento 171/2017 è stata definita la nuova soglia di rilevanza; in dettaglio, per arretrato rilevante si intende una fattispecie in cui vengano contemporaneamente soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

– esposizione di ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti);

– l’insoluto deve rappresentare più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Attenzione però: per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro si riduce a 100 euro.

L’esposizione è classificata in default quando la soglia di rilevanza viene superata per un periodo superiore a 90 giorni (past due), sia per quanto riguarda la componente assoluta (maggiore di 500 euro/100 euro) che quella relativa (maggiore dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca).

 Cosa succede se l’impresa risulta in default?

La nozione di default per il sistema bancario è riassumibile al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

1) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante;

2) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie.

Se un’impresa viene classificata in default su una singola esposizione, ciò comporta l’automatica classificazione in default su tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti dello stesso intermediario finanziario (non solo banche, dunque).

Tuttavia, nel caso di piccole e medie imprese aventi un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non comporta necessariamente l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso lo stesso istituto. Per queste tipologie di imprese, infatti, la banca può applicare la definizione di default solo in riferimento alla singola linea di credito in cui si verifica il past due.

La novità rispetto al passato risiede invece nel fatto che, salva l’eccezione poc’anzi esaminata, al superamento delle soglie di rilevanza la banca dovrà in ogni caso classificare in default l’impresa cliente, anche qualora quest’ultima disponga, nei confronti della stessa banca, di linee di credito che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default. In pratica, non è più consentita la compensazione tra linee di credito.

E non finisce qui: le banche devono altresì verificare eventuali connessioni tra i propri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, sussistenza di società partecipate dal medesimo soggetto economico, eventuali garanzie prestate da una azienda ad un’altra) e identificare i casi in cui il default di uno possa “contaminare” la capacità di rimborso di un altro, con la conseguenza che anche quest’ultimo debba essere considerato in default.

Ancora, se la banca che registra il default di un cliente appartiene a un gruppo bancario, anche le altre banche del gruppo devono valutare la possibilità di classificare il cliente in default, a prescindere dalla presenza di esposizioni in arretrato.

Infine, il cliente può essere classificato in default anche qualora non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, laddove la banca ritenga che non sussista la possibilità di recuperare il credito senza ricorrere all’escussione delle garanzie. Per le posizioni non garantite, ciò può accadere qualora la banca valuti che l’impresa non sia più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (ad esempio, nel caso del mancato rispetto dei covenants finanziari, di cui abbiamo già parlato in un altro articolo).

Le misure di tolleranza

Le cosiddette “misure di tolleranza” consistono nelle modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché nel rifinanziamento totale o parziale del debito.

Dette misure possono essere concesse alle imprese che si trovano o possono trovarsi in difficoltà ad onorare le proprie obbligazioni finanziarie.

Il fatto che vengano applicate misure di tolleranza, tuttavia, non esime la banca dal classificare il cliente in default qualora ne sussistano i presupposti.

Infatti, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all’1%), questa è costretta a classificare l’esposizione in default.

Si può uscire dal default?

Sì. Tuttavia, per uscire dal default, deve trascorrere un periodo di almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa in default, durante il quale vengono tenuti sotto osservazione il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa. Trascorsi i tre mesi, se il miglioramento della qualità creditizia del cliente viene valutato come permanente, la banca può riclassificare l’impresa fuori dallo stato di default.

Diverso è il caso dell’impresa che venga classificata in default dopo aver ricevuto misure di tolleranza; essa, oltre a dover osservare prescrizioni aggiuntive, sarà soggetta a un periodo di monitoraggio di almeno un anno dal momento della concessione della misura.

Ruolo della Banca d’Italia

La Banca d’Italia può prevedere soglie di rilevanza diverse ai fini dell’automatica classificazione in default: infatti, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, ossia all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore, la Banca d’Italia potrebbe individuare una percentuale maggiore, precisamente fino al 2,5%, qualora sulla base di robuste evidenze statistiche si possa sostenere che l’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia.

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