Le forme alternative di garanzia: il Fondo “Legge 662” e i confidi

 In precedenti post abbiamo analizzato le forme di garanzia richieste dalla banca in base alla correlazione tra probabilità di default (PD) e rischio di perdita del capitale affidato (loss given default, LGD).

Abbiamo visto come i clienti della banca di fascia medio bassa (alta PD, bassa LGD) possano ottenere credito bancario se dispongono di patrimoni personali sufficienti a coprire il rischio di perdita del capitale, anche in presenza di un’elevata PD; in tal caso le garanzie richieste dalla banca saranno di tipo fideiussorio oppure ipotecario o pignoratizio. Ancora, abbiamo visto come i clienti di fascia alta (bassa PD, alta LGD) possano ricorrere ai covenants, senza rilascio di garanzie personali o reali.

Ora ci occupiamo dei clienti di fascia intermedia (bassa PD, bassa LGD), ossia di coloro che, pur caratterizzati da una bassa possibilità di fallimento dell’iniziativa economica non dispongono, tuttavia, di patrimoni capienti per coprire il rischio di perdita del capitale affidato. In questo caso, la mitigazione del suddetto rischio avverrà tramite forme di garanzia “alternative”, nel caso di specie tramite il Fondo Legge 662/1996 istituito presso il Mediocredito Centrale e tramite i Consorzi di garanzia fidi.

Il “Fondo Legge 662” è una forma di garanzia pubblica per il sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. In dettaglio, dopo la recente riforma in vigore dal 15 marzo 2019 sono stati rivisti i criteri di ammissione al Fondo, al fine di ampliare ancor di più la platea dei beneficiari, includendo preferenzialmente le imprese con maggiori difficoltà di accesso al credito.

In sintesi, il Fondo interviene come terzo garante a fronte dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Banca e cliente contrattano, nell’ambito di una normale negoziazione, le condizioni del fido o del prestito; successivamente, con apposita domanda, la banca può richiedere l’intervento del Fondo quale garante dell’operazione.

Più in dettaglio, se la domanda è proposta al Fondo dalla banca che, in tal modo viene garantita da quest’ultimo, si parla di “garanzia diretta”; se, invece, la domanda è proposta da un consorzio di garanzia fidi accreditato, che garantisce il cliente e a sua volta si assicura la garanzia del Fondo, si parla di “controgaranzia”.

Il Fondo del MCC garantisce, fino ad un massimo dell’80%, tutte le operazioni di finanziamento, siano esse di breve o di medio-lungo periodo. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. L’importo massimo finanziabile è di 2,5 milioni di euro, che costituisce un plafond che può essere utilizzato con riferimento a una o più operazioni di finanziamento.

In linea di massima, la valutazione del merito creditizio per le imprese diverse dalle start up è effettuata tramite un vero e proprio sistema di rating (il cosiddetto rating MCC), che attribuisce alle stesse una probabilità di inadempimento e le colloca in ben precise classi e fasce di valutazione. Infatti, i soggetti garantiti devono essere in grado di rimborsare il finanziamento e, dunque, devono essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di un apposito modello di valutazione.

Le start up costituite al massimo da tre anni, invece, sono ammissibili previa valutazione del merito di credito effettuata attraverso il modello per bilanci previsionali e un business plan, salvo il caso di domanda presentata da un Confidi accreditato, in cui esse sono ammissibili senza preventiva valutazione del merito creditizio.

In alternativa (o in concomitanza) al ricorso al “Fondo Legge 662”, è possibile garantirsi mediante il sistema dei Consorzi di garanzia fidi o Confidi, cioè di società finanziarie organizzate nella forma di consorzio che, in cambio di (onerose, c’è da dirlo) commissioni per il servizio, forniscono garanzia ai soggetti che difficilmente riuscirebbero ad accedere al credito bancario, a causa dell’incapienza delle proprie garanzie patrimoniali.

In sintesi, il meccanismo dei confidi prevede la creazione, in base ai contributi dei consorziati, di appositi fondi di garanzia istituiti presso le banche, a cui le stesse potranno attingere in caso di default dell’impresa affidata, comunque sempre dopo l’escussione di quest’ultima.

Accade sovente, tuttavia, che i confidi accreditati presso il Mediocredito Centrale si “riassicurino”, a loro volta presso lo stesso, potendo così fornire una garanzia “a prima richiesta” e non sussidiaria, con il risultato che l’impresa affidata finisce così per pagare molto di più per una garanzia che potrebbe facilmente ottenere mediante produzione direttamente da parte della banca della domanda al “Fondo Legge 662”.

Ma, ci si domanda, se è vero che il “Fondo Legge 662” assicura le banche per il rischio di insolvenza del loro cliente fino all’80% del finanziamento e se è vero, dunque, che il ricorso al Fondo è molto gradito dalle banche, perché avvalersi di un intermediario (il Confidi) con consistente lievitazione dei costi del ricorso al credito bancario?

Risposte:

  • il Fondo Legge 662, nonostante esista da oltre vent’anni, è uno strumento ancora oggi poco conosciuto dal pubblico;
  • per quanto precede, sono sorte negli anni numerose organizzazioni (i Confidi) che, assicurandosi presso il Fondo Legge 662, forniscono garanzie alla clientela delle banche, dietro compenso;
  • spesso (sorpresa!) i confidi sono partecipati proprio dalle banche, che in tal modo forniscono, a pagamento, i servizi di garanzia presso il Mediocredito Centrale.

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