L’utilizzo della PFN come covenant finanziario

Nel precedente articolo ci siamo occupati della posizione finanziaria netta e del suo significato nell’ambito dell’analisi di bilancio; in questo numero vediamo uno dei più significativi utilizzi della PFN. Nella fattispecie, analizziamo l’utilizzo della PFN come indicatore del grado di indebitamento finanziario dell’azienda e vediamo altresì, riallacciandoci a un precedente contributo, come detto indicatore possa essere utilizzato in qualità di covenant finanziario all’atto della sottoscrizione di una linea di credito bancaria.

Ebbene, una volta riclassificato lo stato patrimoniale con criteri funzionali, una delle modalità di espressione del grado di indebitamento finanziario deriva dal rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto (o equity):

PFN/E

Sovente accade che detto indicatore venga utilizzato nell’ambito della concessione di linee di credito d’importo rilevante a medio-lungo termine; più in dettaglio, in tali circostanze la banca esige che, data l’entità della cifra mutuata, il livello di indebitamento complessivo dell’azienda non superi, nel tempo, una determinata percentuale rispetto ai mezzi propri, in quanto detto superamento sfocerebbe in gravosi squilibri finanziari, tali da rendere difficoltosa la restituzione del prestito concesso.

Per cautelarsi da situazioni del genere, dunque, all’atto della concessione del credito l’istituto bancario pretende la sottoscrizione di un apposito contratto (covenant) in cui viene stabilita una condizione tale che, in caso di superamento delle percentuali di indebitamento indicate nel contratto, la banca abbia titolo per chiedere il rientro delle somme concesse.

Posta in questi termini la questione, non sembrerebbe esserci, per il Commercialista, un rilevante impegno sul piano professionale; in realtà è proprio qui che diviene determinante l’apporto del consulente aziendale, che si esplica nel far sì che, nella stipula del covenant, vengano inclusi gli elementi che possono volgere il rapporto di indebitamento a favore del proprio cliente, in modo tale che vengano tenuti in dovuta considerazione gli asset che riducono il livello di indebitamento, al di là di quelli che sono i meri valori contabili ritraibili dal bilancio.

Scendiamo nei dettagli: in primo luogo esaminiamo gli elementi di cui la banca pretende l’inclusione nel calcolo dell’indice di indebitamento sopraindicato.

Innanzitutto, nel determinare la posizione finanziaria netta, la banca richiederà di inserire anche i debiti per la quota capitale residua degli eventuali canoni di leasing a scadere; in tal modo, al di là di quelli che sono i livelli di indebitamento risultanti dallo stato patrimoniale, la PFN verrà “aggravata” dei debiti verso le società di leasing che nei bilanci OIC non vengono contabilizzati (a causa dell’ormai obsoleto criterio di contabilizzazione patrimoniale del leasing); del resto lo stesso principio contabile OIC 6 include detti debiti nel calcolo della posizione finanziaria netta. In tal modo, il numeratore del rapporto aumenta, peggiorando l’indice di indebitamento finanziario.

Ancora, la banca pretenderà che, al denominatore, venga indicato il cosiddetto patrimonio netto “tangibile”, ossia depurato da tutti gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (quali ad esempio oneri pluriennali, migliorie su immobili di terzi) che non hanno un valore di mercato oggettivamente misurabile (come invece accade, ad esempio, per marchi, brevetti e avviamento). In tal modo, il denominatore diminuisce, deprimendo ancor più il valore dell’indicatore in esame.

Di fronte a questo scenario pessimistico, è compito del Commercialista partecipare alla negoziazione tra banca e impresa, contribuendo al miglioramento dell’indice; vediamo in che modo.

Innanzitutto, l’apporto del consulente si esplica nell’inclusione, al denominatore, di tutte le voci di patrimonio netto “sostanziale”, quali, ad esempio, i finanziamenti dei soci postergati ex art. 2467 c.c.; tanto maggiore sarà stato, all’atto della sottoscrizione del finanziamento, il ricorso della società a finanziamenti dei soci, tanto più sarà il contributo di detta voce all’incremento del denominatore, che dunque contribuisce a ridurre l’indice di indebitamento. A costo di rasentare l’ovvio, tuttavia, va fatta una precisazione: in presenza di dette tipologie di finanziamento, le stesse saranno incluse nel patrimonio netto sostanziale poc’anzi esplicato, a condizione che nel covenant sia previsto il divieto di restituzione per tutta la durata della linea di credito accordata (e non potrebbe essere diversamente; in caso contrario la banca potrebbe arrivare anche a rifiutare la concessione del prestito).

Continuando, l’apporto del Commercialista dovrà fare in modo che nel valore del patrimonio netto inserito al denominatore vengano incluse, altresì, le riserve latenti derivanti dalla differenza tra il valore di mercato degli asset inclusi nell’attivo e il costo storico al netto degli ammortamenti; si pensi, ad esempio, al maggior valore di un fabbricato rispetto a quanto riportato in bilancio. Ovviamente, tale maggior valore dovrà essere quantificato, ad esempio, mediante il ricorso ad una perizia giurata da parte di uno specialista (allo scopo di soddisfare l’esigenza di certezze della banca). Rifacendoci alle norme di rivalutazione dei beni che si sono susseguite nelle varie leggi di bilancio da ormai oltre dieci anni, va da sé che il lavoro, in tal senso, è stato notevolmente semplificato per le imprese che hanno già colto l’opportunità offerta.

Ancora, nel patrimonio netto sostanziale andranno incluse le garanzie esterne prestate a favore dell’impresa affidata, quali ad esempio eventuali fideiussioni concesse dai soci; anche in tal caso, andrà quantificato il valore minimo attribuibile al patrimonio del garante, al fine di inserire al denominatore un addendo caratterizzato da ragionevole certezza.

Le accortezze fin qui esaminate consentono, com’è ovvio, di ridurre il quoziente esaminato e, dunque, il grado di indebitamento sostanziale dell’impresa; di conseguenza, il risultato scaturente dall’indice utilizzato nei covenant verrà ricondotto al suo reale valore. L’azienda finanziata potrà così beneficiare di una maggiore tranquillità gestionale, riducendo il rischio di richieste di rientro da parte della banca nel caso in cui i risultati di bilancio determinassero un peggioramento dell’indice di indebitamento.

È infine il caso di osservare che quanto finora esposto evidenzia, ancora una volta, il reale apporto consulenziale del professionista, che non si limita alla mera redazione del bilancio e delle sue riclassificazioni, ma proprio da queste prende le mosse per fornire un servizio di alto profilo.

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