Accertamenti esecutivi: si riparte dal 1° ottobre 2011

In un mio precedente post ho affrontato la problematica degli avvisi di accertamento esecutivi introdotti dalla manovra 2010 (D.L. 78/2010). In seguito alla emanazione del cosiddetto “decreto sviluppo” (D.L.70/2011) e della manovra economica di luglio 2011 (D.L.
98/2011), la questione è stata oggetto di numerose novità. In questo post desidero pertanto riprendere l’argomento e approfondirlo in maniera molto pratica alla luce dei cambiamenti intervenuti. Per rendere più semplice la trattazione ho ritenuto opportuno preparare un grafico esplicativo che mi accingo a spiegare.

Schema accertamento esecutivo
Schema accertamento esecutivo

Innanzitutto occorre rilevare che, in base alla riforma, gli avvisi di accertamento esecutivi, una volta notificati al contribuente, incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale senza più alcuna necessità di emissione del ruolo da parte dell’ufficio e di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione.

Tuttavia gli atti, per essere esecutivi, devono possedere due caratteristiche ovvero:

  • devono riferirsi ai periodi d’imposta 2007 e successivi;
  • devono essere emessi dal 1° ottobre 2011 in poi.

Le due caratteristiche devono coesistere, nel senso che se l’avviso di accertamento riguarda l’annualità d’imposta 2006 (accertabile entro il 31/12/2011) o viene emesso prima del 1° ottobre 2011, esso non ricade nell’ambito della nuova fattispecie legislativa e pertanto, in tal caso, continuerà ad essere disciplinato dalla normativa precedente.

Si fa presente che le norme in tema di accertamento esecutivo fanno riferimento all’emissione dell’atto e non alla sua notifica al contribuente.

Analizziamo ora le varie casistiche possibili.

  • CASO 1: In primo luogo esaminiamo i rischi a cui il contribuente si espone laddove decida di non fare ricorso e tuttavia decida di non pagare le somme accertate. In tal caso l’accertamento diviene esecutivo (cioè atto ad incidere nella sua sfera patrimoniale) dopo il 60º giorno successivo alla notifica. Decorsi ulteriori 30 giorni e dunque dopo complessivi 90 giorni, le somme accertate con l’avviso di accertamento vengono affidate al concessionario della riscossione per il recupero coattivo. Il decreto sviluppo, tuttavia, haintrodotto una sospensione “automatica” di 180 giorni successiva alla scadenza dei 90 giorni predetti; gli effetti esecutivi dell’avviso di accertamento rimangono cioè in ogni caso sospesi per complessivi 270 giorni dalla notifica. La sospensione in oggetto però non opera laddove sussista un fondato pericolo per la riscossione delle somme accertate; rimangono in ogni caso impregiudicate per il fisco le possibilità di esercitare nel frattempo le azioni cautelari a tutela del proprio credito quali, ad esempio, l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del contribuente.
  • CASO 2: E’ di semplice trattazione il caso in cui il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento, decida di prestare acquiescenza, ossia di pagare quanto accertato. In tal caso egli dovrà versare entro 60 giorni dalla notifica le imposte e gli interessi, usufruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • CASO 3: Se invece il contribuente decide di ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’avviso di accertamento, dovrà versare in pendenza di ricorso un terzo delle somme accertate e degli interessi entro i 60 giorni successivi alla notifica, sempre che non riesca ad ottenere dal giudice la sospensione della riscossione fino all’emanazione della sentenza di primo grado. Qualora ciò non avvenga e non provveda a pagare le somme accertate entro i termini predetti, la riscossione delle somme sarà affidata al concessionario della riscossione al decorso del 90° giorno dalla notifica, fermo restando comunque quanto poc’anzi detto in tema di sospensione amministrativa.
  • CASO 4: Infine, nel caso in cui il contribuente proponga istanza di accertamento con adesione, potrà godere della sospensione dei termini per proporre ricorso per i 90 giorni successivi alla notifica della sua proposta all’ufficio e ciò prescindendo dall’esito del contraddittorio conseguente. In tal caso, pur in mancanza di espresse norme di legge, si ritiene che in pendenza dei 90 giorni suddetti sia altresì sospeso il termine per l’esecuzione dei pagamenti. Sul punto, tuttavia, si attendono precisazioni da parte dell’agenzia delle entrate.

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