Studi di settore: le novità della manovra salva Italia

In principio fu il concordato fiscale biennale sperimentale (anni 2003 e 2004).

Nel 2005 fu il turno della PFC (pianificazione fiscale concordata), peraltro mai attuata in quanto cancellata con un colpo di spugna dall’alternanza dei governi dell’epoca.

Nel 2012 con il decreto “salva Italia” si tenta di dare nuovo slancio alla compliance tra fisco e contribuente sulla base degli studi di settore, dopo la “perdita di potenza” da essi subita a causa di ripetute sentenze della Corte di Cassazione che ne hanno bocciato sonoramente l’utilizzo come esclusiva metodologia di accertamento.

La manovra Monti infatti prevede all’articolo 10, commi 9 e successivi, l’introduzione di alcune novità destinate a premiare i contribuenti che, indicando fedelmente tutti i dati previsti dai modelli degli studi, dichiarano risultanze in linea con i parametri di congruità e coerenza elaborati dal software Gerico; al contrario, per i soggetti cui non si rende applicabile la condizione testé esposta, scattano strumenti di indagine particolarmente incisivi destinati a scovare sacche di evasione con procedimenti quasi incontrovertibili in sede contenziosa.

Ma andiamo con ordine.

La novità normativa

Gli strumenti premiali di cui beneficeranno i contribuenti che dichiareranno dal periodo d’imposta 2011 (anche per effetto dell’adeguamento) ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità di Gerico e che altresì rispetteranno il requisito della coerenza con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore saranno rispettivamente:

  1.  la preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  2. l’anticipo di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici fiscali, fatte salve in ogni caso eventuali ipotesi di commissione di reati tributari;
  3. l’applicabilità della determinazione sintetica soltanto laddove il reddito complessivo accertabile sia pari ad un terzo di quello dichiarato anziché un quinto. Va da sé che quest’ultimo beneficio è applicabile soltanto nei confronti delle persone fisiche.

In conseguenza dell’effetto illustrato al primo punto, viene abrogata la cosiddetta “franchigia”, che prevedeva, in caso di congruità agli studi di settore, l’applicabilità degli accertamenti analitico – presuntivi  solamente in caso di attività non dichiarate pari o superiori al 40% dei ricavi o compensi dichiarati fino a un massimo di € 50.000,00.

Da un punto di vista pratico, posto che, si ribadisce, gli effetti premiali scattano solo nel caso di indicazione fedele di tutti i dati previsti dagli studi, gli accertamenti basati su presunzioni semplici quali gli ormai famosi “tovagliolometro”, “bottigliometro”, ecc., non saranno più esperibili. Rimane tuttavia possibile ricorrere all’accertamento induttivo puro laddove si ravvisino gli elementi di cui all’art. 39 secondo comma del DPR 600/1973, a prescindere dalle risultanze degli studi.

Come detto, nell’ottica dell’utilizzo della congruità agli studi di settore come strumento di persuasione del contribuente, assieme alla carota non può mancare il bastone per coloro che presentano risultati non in linea ai parametri di Gerico: i soggetti non congrui ma coerenti saranno interessati da specifici piani di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza predisposti sulla base dell’analisi del rischio di evasione del contribuente; per chi invece dichiarerà risultati di non congruità e di non coerenza, i controlli saranno svolti utilizzando prioritariamente gli strumenti dell’indagine finanziaria.

Il dubbio

L’innovazione sin qui esposta è inserita all’articolo 10 della “manovra Monti” rubricato “regime premiale per favorire la trasparenza”, che introduce a valere dall’anno d’imposta 2013 un nuovo regime contabile riservato alle persone fisiche e alle società di persone. Resta pertanto da comprendere se il legislatore abbia voluto riservare le novità sugli studi di settore ai soli soggetti che adottano il predetto regime o se, nonostante la collocazione normativa, la novità sia applicabile erga omnes, anche in considerazione del fatto che il nuovo regime partirà dal 2013 mentre le novità sugli studi di settore sono applicabili dal 2011. La questione è già stata dibattuta sulle pubblicazioni specialistiche ed è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate durante il forum fiscale organizzato dal quotidiano Italia Oggi, propendendo per la seconda ipotesi.

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