Revisione legale: procedure condivise su informazioni finanziarie

Di recente ho avuto modo di approfondire un aspetto molto interessante della revisione legale e precisamente la possibilità di statuire un accordo tra revisore, committente e terze parti su regole e procedure di audit condivise, al fine di rendere utilizzabile la certificazione prodotta dal revisore da parte di soggetti diversi dal committente. In concreto, ciò è possibile ad esempio in sede di concessione di finanziamenti a fondo perduto a privati da parte di un soggetto pubblico, in occasione di investimenti ammessi ad agevolazione. In tali casi l’ente erogatore, anzichè provvedere in proprio ad eseguire verifiche di ammissibilità della spesa effettuata dal privato, può basare il proprio giudizio sulla perizia o certificazione prodotta da un revisore da questi incaricato, che ovviamente ne assumerà le relative responsabilità. In dettaglio, tale possibilità è prevista dagli standard IFAC, e precisamente dallo ISRS 4400, denominato appunto “impegni ad eseguire procedure condivise su informazioni finanziarie”.

tratto dal sito divemania.it
tratto dal sito divemania.it

In dettaglio, i passi da seguire per la stesura di una corretta informativa consistono in:

  • adeguata pianificazione e documentazione del lavoro svolto;
  • esecuzione del lavoro in base alle procedure condivise, che dovranno essere adeguatamente descritte;
  • esporre le evidenze del lavoro di cui sopra nella relazione finale.

Lo standard descritto fornisce anche alcuni esempi di lettere d’incarico e di relazione di audit.

Gli accordi in esame sono effettivamente riscontrabili  nella pratica operativa: ad esempio, ciò è richiesto nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca della commissione europea (condizioni di certificazione dei rendiconti finanziari) così come nell’ambito dei controlli di primo livello eseguiti dalla Regione Calabria sulla spesa effettuata dai beneficiari di finanziamenti derivanti da fondi strutturali.

La significatività di tali iniziative è riscontrabile nel fatto che spesso, all’interno del settore pubblico, non sussistono le professionalità necessarie ad eseguire attività altamente specializzate quali quelle di revisione contabile sull’ammissibilità degli investimenti alle agevolazioni. Ciò, innegabilmente, apre nuove prospettive di incarico per i revisori contabili, atteso che le certificazioni richieste in materia sono specifiche, nel senso che non possono essere sostituite dalle ordinarie certificazioni contabili annuali delle società richiedenti il beneficio.

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