L’importanza dell’informativa finanziaria di bilancio/1

Tempo di bilanci.

Si presenta, anche quest’anno, un’occasione unica alle società di capitali per trasformare il deposito del bilancio da obbligo di legge a strumento di informazione per i propri stakeholders.

immagine tratta dal sito businessplanvincente.com
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Molte piccole e medie società di capitali si limitano a produrre alle Camere di Commercio il solito banalissimo bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 – bis C.C., composto da prospetto contabile e nota integrativa. Gli anni di studio e di professione fin qui svolta mi consentono di affermare che ciò avviene perché l’imprenditore concepisce la pubblicazione del bilancio non come un momento di informazione per il proprio contesto di riferimento ma come un mero adempimento burocratico, di cui, potendo, farebbe volentieri a meno; inoltre, egli è restio a dare informazioni sull’andamento della propria azienda, soprattutto per le implicazioni di ordine fiscale conseguenti alla divulgazione del risultato d’esercizio.

Nessuno pensa, invece, a quanto può essere apprezzata dal mercato bancario un’azienda che presenta una solida situazione patrimoniale e finanziaria. Presentare un prospetto di tipo “statico”, con la sola evidenza della situazione dei conti nell’ultimo giorno dell’esercizio (solitamente il 31/12 di ogni anno) non fornisce ai finanziatori alcuna informazione di rilievo. Occorre invece aggiungere ai documenti obbligatori per legge anche il rendiconto finanziario, cioè il prospetto che evidenzia la dinamica dei flussi di cassa e/o del capitale circolante netto avvenuta nell’esercizio. Solo così le banche saranno in grado di apprezzare la capacità delle aziende di generare flussi di cassa positivi e dunque, di migliorare il rating delle aziende clienti, con la conseguente applicazione di condizioni più favorevoli (ad esempio, una riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti richiesti).

Inoltre, le imprese che solitamente presentano il bilancio in forma abbreviata non farebbero male a produrre, anche se ricorrono le condizioni di esonero, la relazione sulla gestione ex art. 2428 C.C. che, nel testo novellato dal D. Lgs. n. 32/2007, richiede espressamente di fornire gli indicatori di risultato finanziario. Questa circostanza, se non viene vissuta come un appesantimento burocratico, diventa anch’essa un’occasione per migliorare l’informativa resa ai finanziatori tramite la divulgazione di indici, di margini e, in generale, di tutti quegli indicatori che evidenziano i positivi risultati conseguiti in termini di performance economico – finanziaria.

In tal senso diventa fondamentale il compito del professionista  di illustrare ai propri clienti i vantaggi conseguibili da una siffatta informativa di bilancio, facendo comprendere appieno all’imprenditore la centralità del ruolo del consulente, che va visto come il soggetto che contribuisce alla crescita aziendale e non come un mero burocrate o, peggio, come un sostituto del fisco.

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