Le svalutazioni dei crediti nella disciplina IRES

La perdurante situazione di crisi vissuta dalle imprese italiane dispiega alcuni significativi riflessi anche in sede di calcolo del reddito imponibile ai fini Ires.

Accade sovente, infatti, che alcuni clienti, per via della summenzionata situazione di crisi, non riescano ad onorare puntualmente i propri impegni; e allora, bisogna tenere conto delle possibilità offerte dalla disciplina fiscale per dedurre dal reddito tassabile i crediti non più riscuotibili.

In sede di accantonamento delle imposte in bilancio, pertanto, occorre tenere a mente le norme tributarie relative alle svalutazioni sui crediti.

Le tipologie di svalutazione fiscalmente ammesse sono tre:

Svalutazione forfettaria (art. 106 TUIR): prevede la deducibilità dello 0,50% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto del core business aziendale, tenuto conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti. La svalutazione in oggetto è ammessa fino a quando il fondo così accantonato raggiunge il 5% del valore nominale dei suddetti crediti iscritti in bilancio a fine esercizio. L’enunciazione della norma esclude pertanto dal computo i crediti derivanti da cessioni che non danno origine a ricavi, quali ad esempio le cessioni di beni strumentali; inoltre sono espressamente esclusi dal computo i crediti assicurati;

Svalutazione analitica (art. 101 TUIR): prevede la deducibilità delle perdite sui crediti iscritti in bilancio, qualora la perdita stessa risulti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare. Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta, per le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni, ad un importo non superiore a 5.000 euro e, per le altre imprese, non superiore a 2.500 euro. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013 ha inoltre chiarito che i limiti rilevano in relazione al singolo credito, a condizione che si tratti di rapporti giuridici autonomi; non deve trattarsi cioè di più fatture ad es. di acconto e saldo emesse in relazione a una stessa fornitura. In tal caso, infatti, la modesta entità va verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

Le perdite qui descritte sono immediatamente deducibili, in quanto sussistono gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma; il tutto, però, a condizione che non abbiano già costituito oggetto di svalutazione ai sensi di quanto descritto al punto precedente. Le perdite su crediti di cui all’art. 101 del Tuir, infatti, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi ai sensi dell’art. 106; al momento dell’effettivo verificarsi della perdita, cioè, il fondo svalutazione accantonato in base all’art. 106 deve essere prioritariamente utilizzato a copertura della perdita subita, che pertanto non può essere autonomamente dedotta;

Svalutazione in base ai principi contabili (art. 101 TUIR): gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili e cioè nelle ipotesi di:

  • prescrizione del credito;
  • cessione pro – soluto;
  • transazione e rinuncia unilaterale del creditore.

Nel silenzio della norma, tuttavia, è opportuno documentare queste ultime due ipotesi per iscritto con mezzi quali scritture private, raccomandate a/r, ecc., per evitare contestazioni sulla veridicità dell’operazione in caso di verifiche fiscali.

Le altre svalutazioni dei crediti effettuate in bilancio, operate al di fuori dalle suddette ipotesi, sono indeducibili.

 AGGIORNAMENTO DEL 13/05/2015

Data la rilevanza dell’argomento, di esso si è occupato anche un lungo e interessante articolo di Italia Oggi, che potete leggere a questo link.

AGGIORNAMENTO DEL 22/05/2015

Anche il Sole 24 Ore è intervenuto sull’argomento: qui tutti i dettagli.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto